Simulatore Iperammortamento 2026: calcola la maggiorazione
Una maggiorazione fiscale del costo dei beni strumentali nuovi, dal 50% al 180%, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.Stato al 30 agosto 2026: sul portale GSE sono operative la comunicazione preventiva e la conferma del 20%. L’apertura della comunicazione di completamento sarà definita con un successivo provvedimento.
Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento: sportello chiuso
Questo bando è chiuso: non è possibile presentare nuove domande e il simulatore è disattivato. Per una domanda già inviata puoi richiedere una consulenza; per nuovi progetti puoi consultare altri bandi.
Chi può accedere all’Iperammortamento 2026
La forma giuridica, la dimensione, il settore e il regime contabile non sono discriminanti: contano reddito d’impresa, struttura produttiva in Italia e regolarità del soggetto.
Imprese titolari di reddito d’impresa
Sono ammesse le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma, dimensione, settore e regime di determinazione del reddito.
- Tutti i settori d’impresaLa disciplina non prevede un elenco chiuso di codici ATECO per l’accesso soggettivo.
- Struttura produttiva italianaI beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
- Obblighi regolariLa fruizione richiede rispetto della sicurezza sul lavoro e corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Situazioni che impediscono l’accesso
Le cause ostative vanno verificate al momento della procedura e durante la fruizione.
- Procedure e liquidazioneSono escluse liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità e altre procedure concorsuali previste.
- Sanzioni interdittiveSono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Professionisti senza reddito d’impresaIl solo reddito di lavoro autonomo non attribuisce il beneficio.
Nessun vincolo UE/SEE nel testo vigente
Il requisito originario di fabbricazione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato eliminato dal D.L. 38/2026, convertito dalla legge 88/2026, con effetto sugli investimenti dal 1° gennaio 2026.
- Conta la conformità tecnicaRestano essenziali novità del bene, classificazione negli allegati, interconnessione e destinazione alla struttura italiana.
- Documentazione completaFatture, trasporto, perizie, certificazioni e registrazioni devono consentire i controlli.
Beni digitali e autoproduzione rinnovabile
I beni devono essere nuovi. I beni digitali devono rientrare negli Allegati IV o V e risultare interconnessi; gli impianti energetici devono servire l’autoconsumo e rispettare i limiti tecnici.
Categorie ammesse
Macchine e sistemi produttivi
Macchine CNC/PLC, robot e cobot, additive manufacturing, logistica automatizzata, magazzini e tecnologie operative dell’Allegato IV.
Qualità e sostenibilità
Sistemi di misura, monitoraggio, tracciabilità, controllo qualità, efficienza e sostenibilità del processo.
Interazione uomo-macchina
Postazioni intelligenti, dispositivi indossabili, realtà aumentata o virtuale, esoscheletri e interfacce evolute.
Infrastrutture digitali e cyber
AI e simulazione, industrial 5G/Wi‑Fi/TSN, edge, convergenza IT/OT, cybersecurity, backup e disaster recovery connessi ai processi.
Software Allegato V
MES, SCADA, PLM, digital twin, IoT, cloud, analytics, AI generativa e agentica, MLOps, manutenzione predittiva, process mining, DPP e software industriale.
Fonti rinnovabili e accumulo
Impianti per autoproduzione e autoconsumo, anche a distanza nella stessa zona di mercato, inclusi sistemi di accumulo e componenti ammessi.
Esclusioni principali
Dotazioni d’ufficio generiche
PC, notebook, tablet, stampanti, scanner, reti SOHO, storage personale e automazione amministrativa non direttamente collegata alle operazioni.
Beni usati
La maggiorazione riguarda esclusivamente beni strumentali nuovi.
Beni non interconnessi
Per gli Allegati IV/V è necessaria l’interconnessione ai sistemi di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Fotovoltaico non conforme
Sono agevolabili soltanto i moduli delle categorie previste dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023.
Quanto aumenta la base deducibile
Le percentuali si applicano in modo marginale agli investimenti completati in ciascuna annualità. La maggiorazione rileva solo per imposte sui redditi, quote di ammortamento e canoni di leasing: non è liquidità erogata.
| Quota di investimento | Maggiorazione | Base aggiuntiva massima | Totale fiscale della quota |
|---|---|---|---|
| Fino a 2,5 M€ | 180% | Fino a 4,5 M€ | Fino a 7 M€ |
| Oltre 2,5 e fino a 10 M€ | 100% sulla quota | Fino a 7,5 M€ | Quota raddoppiata |
| Oltre 10 e fino a 20 M€ | 50% sulla quota | Fino a 5 M€ | Quota × 1,5 |
| Esempio complessivo 20 M€ | Scaglioni cumulati | 17 M€ di maggiorazione | 37 M€ di base fiscale |
| Oltre 20 M€ | La parte eccedente 20 milioni di euro non genera ulteriore maggiorazione. Il simulatore limita quindi la base agevolabile a 20 milioni per annualità di completamento. | ||
Le condizioni da documentare
La classificazione non dipende dal nome commerciale del bene: deve emergere dalle caratteristiche tecniche, dall’uso produttivo, dall’interconnessione e dalla documentazione asseverata.
Digitalizzazione e interconnessione
- Classificazione puntualeLa relazione tecnica deve ricondurre ciascun bene a una voce degli Allegati IV o V della legge 199/2025.
- InterconnessioneScambio documentato di dati con i sistemi aziendali di gestione della produzione o con la rete di fornitura.
- Software e infrastruttureDevono supportare i processi industriali o i beni agevolabili, non la sola produttività personale o amministrativa.
Autoproduzione per autoconsumo
- Dimensionamento elettrico 105%La producibilità massima è commisurata al 105% del fabbisogno energetico medio della struttura, calcolato sull’anno precedente secondo il decreto.
- Impianti in sito o a distanzaAmmessi sulla stessa particella, tramite POD esistente riferibile alla struttura o, per l’autoconsumo a distanza, nella stessa zona di mercato.
- Massimali di costoL’Allegato 1 stabilisce coefficienti e costi massimi specifici per fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico, biomasse, accumulo e calore di processo.
- Calore di processoGli impianti termici sono dimensionati sul fabbisogno di processo; non è ammessa la vendita del calore a terzi.
Documentazione obbligatoria
L’assenza o l’irregolarità non sanabile della documentazione può determinare la perdita totale o parziale del beneficio.
- Perizia tecnica asseverataAttesta caratteristiche, classificazione, interconnessione e, per le rinnovabili, rispetto dei requisiti e dei limiti di costo.
- Certificazione contabileUn revisore iscritto nella sezione A o una società di revisione certifica effettività e corretta imputazione dei costi.
- TracciabilitàVanno conservati fatture, documenti di trasporto, ordini, pagamenti, contratti di leasing e registrazioni utili ai controlli.
La procedura in 6 passaggi
La piattaforma si trova nell’Area Clienti GSE e usa SPID/CIE. Il mancato rispetto di termini, comunicazioni o integrazioni impedisce il perfezionamento del beneficio.
Comunicazione preventiva
Indica impresa, struttura produttiva, beni, costi, date di entrata in funzione e interconnessione e piano di ammortamento previsto.
Aperta dal 12/06/2026 ore 12:00Esito della prenotazione
Il GSE verifica dati e completezza; può richiedere integrazioni secondo i termini del decreto.
Di norma 10 giorniConferma del 20%
Entro 60 giorni dall’esito positivo occorre confermare ordini accettati e pagamenti almeno pari al 20% del costo di ciascun bene.
Piattaforma aperta dal 21/07/2026Realizzazione e interconnessione
I beni devono entrare in funzione ed essere interconnessi; non è possibile aggiungere beni o aumentare gli importi prenotati, ma solo ridurli.
Entro il 30/09/2028Comunicazione di completamento
Va inviata dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028, completa di perizia e certificazione contabile.
Apertura non ancora disposta al 30/08/2026Esito GSE e deduzione
La fruizione parte dal periodo d’imposta della comunicazione di completamento, se il bene è entrato in funzione nello stesso periodo, e solo dopo esito positivo GSE.
Deduzione nel piano di ammortamentoMonitoraggio, variazioni e decadenza
Gli obblighi continuano dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione fiscale.
Comunicazioni annuali
Entro il 20 gennaio: investimenti, costi e previsione di utilizzo. Entro il successivo 30 giugno: piano di ammortamento e quote imputate in ciascun esercizio.
Sostituzione dei beni
La cessione o delocalizzazione può non interrompere la maggiorazione residua se il bene è sostituito nello stesso periodo con uno nuovo di caratteristiche tecnologiche uguali o superiori.
Cumulo controllato
Altri aiuti sono ammessi su porzioni diverse dei costi e senza sovracompensazione; la base si determina al netto delle sovvenzioni riferite ai medesimi investimenti.
Recupero del beneficio
Carenze dei requisiti, documenti irregolari, mancata conservazione, dichiarazioni false o ostacolo ai controlli possono comportare recupero con interessi e sanzioni.
Dati e professionisti necessari
Preparare il fascicolo prima della preventiva riduce il rischio di incongruenze tra prenotazione, conferma e completamento.
SPID o CIE
Accesso e firma delle comunicazioni nella piattaforma GSE, anche tramite delegato.
Dati della struttura
Ubicazione, disponibilità, consumi storici, processi interessati e collegamento dei beni.
Ordini e pagamenti
Ordini accettati, fatture e prova dell’acconto almeno pari al 20% nei termini.
Tecnico abilitato
Ingegnere, perito industriale o organismo accreditato; per l’agricoltura valgono anche le figure previste dal decreto.
Revisore contabile
Professionista o società di revisione abilitata e coperta da adeguata assicurazione.
Fascicolo di controllo
Schede tecniche, interconnessione, seriali, fotografie, trasporto, registri, autorizzazioni e calcoli energetici.
“L’errore più pericoloso è trattare l’Iperammortamento come un credito automatico. La maggiore deduzione nasce solo da un bene correttamente classificato, interconnesso e documentato lungo tutta la procedura GSE. La verifica tecnica deve precedere ordine e prenotazione.”
Le risposte sul nuovo Iperammortamento
Sintesi delle regole vigenti e dei modelli operativi disponibili al 30 agosto 2026.
È un credito d’imposta?
No. È una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, utilizzata per dedurre maggiori quote di ammortamento o maggiori canoni di leasing ai fini delle imposte sui redditi. Non si usa in compensazione tramite F24.
Quali sono le percentuali?
Il 180% si applica fino a 2,5 milioni; il 100% alla quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni; il 50% alla quota oltre 10 e fino a 20 milioni. Sono scaglioni marginali per annualità di completamento.
Il simulatore calcola il risparmio fiscale?
No. Calcola la base fiscale aggiuntiva deducibile. Il risparmio effettivo dipende da imponibile, aliquote, coefficienti fiscali, entrata in funzione, interconnessione e durata del piano di ammortamento.
Serve una riduzione dei consumi del 3% o del 5%?
No. Queste soglie appartengono al precedente credito Transizione 5.0 e non sono un requisito del nuovo Iperammortamento. Per gli impianti rinnovabili valgono invece autoconsumo, dimensionamento e massimali tecnici del decreto.
I beni devono essere prodotti in UE o SEE?
No. Il vincolo di origine inizialmente previsto è stato eliminato dal D.L. 38/2026 convertito dalla legge 88/2026, con applicazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Quali date devo rispettare?
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La comunicazione di completamento va presentata entro il 15 novembre 2028; l’apertura del relativo modulo sarà fissata con un successivo provvedimento.
Come funziona la conferma del 20%?
Entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva occorre documentare, per ciascun bene, ordine accettato e pagamento di almeno il 20% del costo. Nel leasing valgono contratto e ordine del locatore secondo le regole ufficiali.
Posso aumentare l’investimento dopo la prenotazione?
No. Le comunicazioni successive possono ridurre beni e importi, ma non aggiungere nuovi beni o aumentare la maggiorazione prenotata.
Quali moduli fotovoltaici sono ammessi?
Solo i moduli appartenenti alle categorie dell’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023. La conformità e il rispetto dei massimali devono risultare dalla documentazione tecnica.
La perizia è sempre necessaria?
Il decreto richiede una perizia tecnica asseverata o attestazione di conformità per provare requisiti tecnici e interconnessione, oltre alla certificazione contabile dei costi. Non è prevista nel nuovo regime la semplificazione tramite dichiarazione del legale rappresentante tipica di discipline precedenti.
È cumulabile con altri incentivi?
Sì, se gli aiuti non riguardano le stesse porzioni di costo e non producono sovracompensazione. Il costo rilevante per la maggiorazione è assunto al netto delle altre sovvenzioni riferite all’investimento. Non si applica agli investimenti già agevolati dalla specifica disciplina richiamata dall’art. 1, comma 446, legge 207/2024.
Cosa accade se vendo o trasferisco il bene all’estero?
La maggiorazione residua può essere mantenuta solo applicando la regola di sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo di caratteristiche tecnologiche uguali o superiori. Se il costo è inferiore, il beneficio residuo è ridotto.
La piattaforma di completamento è già aperta?
Al 30 agosto 2026 risultano operative la preventiva e la conferma del 20%; non risulta ancora pubblicato il provvedimento di apertura della comunicazione di completamento. La pagina sarà aggiornata quando MIMIT o GSE pubblicheranno l’atto.
Verifica se il tuo investimento è pronto per l’Iperammortamento 2026
La pre-valutazione controlla i requisiti essenziali e stima la maggiorazione deducibile. Prima di ordinare servono una classificazione tecnica affidabile, il piano GSE e la verifica della cumulabilità.
